Una recente pronuncia del Tar del Lazio ha apportato significative modifiche alle regole che regolano le visite fiscali, ponendo l’attenzione sulle differenze esistenti tra il comparto pubblico e quello privato. I lavoratori dipendenti, in particolare, sono ben consapevoli che coloro che ricevono l’indennità di malattia possono essere sottoposti a visite fiscali, finalizzate a verificare che il loro periodo di astensione dal lavoro sia giustificato da effettivi problemi di salute. E’ essenziale comprendere che il regime delle visite fiscali è disciplinato da leggi e regolamenti specifici, con notevoli distinzioni tra i dipendenti del settore pubblico e quelli del settore privato.
La sentenza del Tar del Lazio del 3 novembre è intervenuta proprio su questo punto, concentrandosi in particolare sul cosiddetto “decreto Madia-Poletti”. Questa decisione giudiziaria ha analizzato in dettaglio gli orari dedicati alle visite fiscali effettuate dal personale medico incaricato dall’INPS. Nello specifico, i dipendenti pubblici devono garantire la loro reperibilità durante le seguenti fasce orarie:
- Dalle 09:00 alle 13:00.
- Dalle 15:00 alle 18:00.
I dipendenti privati, al contrario, possono essere sottoposti a visite fiscali durante le seguenti fasce orarie:
- Dalle 10:00 alle 12:00.
- Dalle 17:00 alle 19:00.
Di conseguenza, i dipendenti pubblici e quelli privati si trovano a essere soggetti a trattamenti diversi non solo per la diversità delle fasce orarie, ma anche per la variazione nella durata totale del periodo in cui possono essere visitati.
I dipendenti pubblici devono essere reperibili presso il proprio domicilio registrato presso l’INPS per un totale di 7 ore, mentre i dipendenti privati sono tenuti a rimanere a casa per quasi la metà del tempo. Il decreto Madia-Poletti, noto anche come decreto n. 206/2017, disciplina le visite fiscali per i dipendenti pubblici, stabilendo le fasce orarie di reperibilità menzionate e prevedendo che i dipendenti assenti per malattia possano essere sottoposti a controlli nei giorni non lavorativi e festivi, fatta eccezione per i casi di deroga da parte dell’INPS, se giustificati.
I dipendenti privati sono soggetti a condizioni simili, compresa l’estensione della reperibilità ai giorni non lavorativi e festivi, con la possibilità di deroga. Tuttavia, è importante notare che il datore di lavoro è tenuto a richiedere la visita fiscale se l’assenza inizia un giorno prima o un giorno dopo un giorno non lavorativo, e ha anche la facoltà di richiedere controlli aggiuntivi a sua discrezione. Questi controlli possono essere avviati direttamente dall’INPS.
La differenza sostanziale tra le due categorie di lavoratori riguarda quindi le fasce orarie di reperibilità e, soprattutto, la durata complessiva. Tuttavia, il Tar del Lazio ha ritenuto questa disparità illegittima, accogliendo il ricorso presentato da Uilpa Pp, il sindacato della polizia penitenziaria, e dichiarando che il regime attuale contrasta con l’articolo 3 della Costituzione, che sancisce il principio dell’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge.
I giudici hanno sottolineato che la modalità prevista per i dipendenti pubblici è penalizzante rispetto a quella applicata ai lavoratori privati. Inoltre, è stato osservato che l’evento della malattia, che dà diritto all’indennità e alle visite fiscali, non può essere trattato diversamente, in quanto si basa sugli stessi diritti riconosciuti a tutti i cittadini. La differenza nella durata della reperibilità durante la giornata (7 ore per i dipendenti pubblici contro 4 ore per i privati) è stata considerata dal Tar come un possibile disincentivo all’utilizzo dell’indennità garantita dalla legge, il che è inaccettabile e contraddice l’articolo 32 della Costituzione, che sancisce il diritto alla salute in modo eguale per tutti i cittadini.
La sentenza del Tar del Lazio ha un valore conformativo, il che significa che i futuri atti amministrativi dovranno adeguarsi all’annullamento del decreto Madia-Poletti, uniformando le norme sulle visite fiscali. Tuttavia, è possibile che venga presentato un ricorso al Consiglio di Stato entro 60 giorni, il quale potrebbe giungere a una valutazione diversa sulla questione. Inoltre, la sentenza del Consiglio di Stato potrebbe a sua volta essere contestata attraverso un ricorso in Corte di Cassazione.
Al momento, è ancora presto per prevedere i futuri sviluppi in questa materia, ma è indubbio che la sentenza del Tar del Lazio ha aperto la strada all’armonizzazione delle regole sulle visite fiscali, un obiettivo auspicato da diversi settori da tempo. Il sindacato ha invitato il governo a prendere atto della decisione e a rivedere il decreto, ma solo il tempo dirà quali saranno le implicazioni pratiche di questa sentenza e se saranno presentati ulteriori ricorsi giudiziari in merito.