Il periodo di astensione dal lavoro conosciuto come congedo matrimoniale è concesso al dipendente che si sposa, durante il quale l’INPS riconosce un assegno sostitutivo della retribuzione che copre parzialmente l’assenza.
Ci sono due domande comuni che un lavoratore si pone riguardo all’utilizzo del congedo matrimoniale: quanti giorni spettano e entro quale termine va richiesto. Per quanto riguarda la durata, la risposta è semplice poiché la normativa stabilisce che il congedo matrimoniale duri 15 giorni consecutivi, ma l’INPS riconosce l’assegno solo per 7 di questi giorni (mentre i contratti collettivi obbligano il datore di lavoro a coprire il restante periodo). Tuttavia, la questione di quando richiedere il congedo matrimoniale è stata oggetto di interventi giurisprudenziali. Introdotto in Italia nel 1937 inizialmente solo per gli impiegati, nel 1941 il congedo matrimoniale è stato esteso anche alla classe operaia. Attualmente, tutti i contratti collettivi di lavoro prevedono un periodo di assenza retribuita per il matrimonio dei lavoratori.
Non hanno diritto al congedo matrimoniale i lavoratori assunti da meno di una settimana e quelli ancora in prova, ma viene concesso anche in caso di seconde nozze. I benefici del congedo matrimoniale spettano a:
- operai;
- apprendisti;
- lavoratori a domicilio;
- marittimi di bassa forza;
- dipendenti di aziende industriali, artigiani e cooperative.
La condizione essenziale è che il matrimonio sia civile o concordatario (non si applica a coloro che si sposano solo in chiesa) e si applica anche per le unioni civili.
Sono esclusi da questo beneficio i dipendenti di:
- aziende industriali, artigiane e cooperative, nonché quelli impiegati nella lavorazione del tabacco con qualifica di impiegati, apprendisti impiegati e dirigenti;
- aziende agricole;
- settori del commercio, del credito e delle assicurazioni;
- enti locali e statali;
- aziende che non versano il contributo alla Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF).
Per i lavoratori esclusi, di solito, il contratto di categoria prevede forme diverse di congedo matrimoniale.
L’INPS riconosce la possibilità di usufruire di tale congedo anche per i disoccupati, a condizione che possano dimostrare di aver lavorato per almeno 15 giorni nei 90 giorni precedenti al matrimonio o all’unione civile presso aziende industriali, artigiane o cooperative.
È importante sottolineare che il congedo matrimoniale si applica solo al matrimonio civile valido, quindi non è necessario sposarsi in chiesa. Ciò significa che è possibile richiedere il congedo matrimoniale anche per le seconde nozze. Non ci sono differenze tra i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato. Il congedo matrimoniale ha una durata di 15 giorni consecutivi (a tal fine, vanno considerati anche i giorni festivi e altri giorni non lavorativi), e deve essere fruito in modo continuativo, non è possibile suddividerlo. Tuttavia, a seconda delle diverse qualifiche e settori produttivi, i contratti collettivi nazionali del lavoro possono prevedere una durata diversa per il congedo matrimoniale.
I giorni di congedo matrimoniale devono essere richiesti in occasione del matrimonio e devono essere goduti immediatamente dopo la data delle nozze, o quanto meno in un periodo ravvicinato. Ad esempio, se il matrimonio si celebra di sabato, il congedo matrimoniale può essere richiesto a partire dal lunedì successivo.
La richiesta del congedo matrimoniale deve essere presentata al datore di lavoro con un preavviso congruo, di solito almeno 6 giorni prima dell’inizio del congedo.
Al momento del ritorno al lavoro, il lavoratore è tenuto a fornire una copia del certificato di matrimonio entro 60 giorni. In generale, non è consentito usufruire del congedo matrimoniale durante il periodo di ferie o nel periodo di preavviso di licenziamento.
Se per ragioni legate all’organizzazione e alla produzione dell’azienda non è possibile usufruire del congedo in occasione del matrimonio, il periodo di congedo sarà concesso o completato entro i 30 giorni successivi alla celebrazione del matrimonio. È importante notare che il congedo matrimoniale deve essere utilizzato entro il 30° giorno successivo alla data del matrimonio.
Tuttavia, in alcuni casi può accadere che una coppia desideri utilizzare il congedo matrimoniale dopo diversi mesi, ad esempio se il viaggio di nozze è programmato oltre il 30° giorno. Cosa succede in questo caso? È opinione comune che il congedo matrimoniale non possa essere posticipato, tuttavia la Corte di Cassazione ha emesso una sentenza (numero 9150 del 6 giugno 2012) che afferma il contrario. Secondo la sentenza, è possibile rinviare il congedo matrimoniale poiché, anche se è legato al matrimonio, non è necessario che inizi nel primo giorno delle nozze.
L’importante è che il congedo sia correlato al matrimonio e non sia separato da esso. Per evitare di perdere questo beneficio è consigliabile discutere sempre con il datore di lavoro, poiché alcuni contratti collettivi possono stabilire chiaramente che il congedo matrimoniale deve essere utilizzato entro il mese successivo alle nozze. Esponendo le proprie esigenze al datore di lavoro, è spesso possibile trovare un accordo per utilizzare i giorni di permesso nel momento più opportuno. Durante il congedo matrimoniale, di solito il lavoratore ha diritto a una retribuzione simile a quella che avrebbe ricevuto se avesse lavorato regolarmente. L’INPS e il datore di lavoro si assumono l’onere dell’assegno per il congedo matrimoniale, ma spetta al datore di lavoro anticipare il pagamento nella busta paga.