E’ vero, lavorare nelle festività può essere obbligatorio, ma solo nel caso in cui il lavoratore abbia dato il suo parere positivo a riguardo. Infatti non è possibile prendere una decisine unilaterale da parte del datore di lavoro che, non può obbligare in nessun modo il dipendente a presentarsi al lavoro nei giorni festivi qualora non sia stato stipulato un chiaro accordo tra le parti.
Anche la Corte di cassazione si è pronunciata diverse volte sull’argomento, facendo chiarezza su quali comportamenti il datore di lavoro può attuare e come deve comportarsi il lavoratore. Dalle sentenze infatti emerge che il lavoro festivi diventa obbligatorio, quindi non ci si può rifiutare, in caso il contratto lo preveda espressamente, sia per un accordo collettivo, Ccnl che per uno individuale.
Per coloro invece, il cui contratto non prevede obbligo di lavoro nei giorni festivi il dipendente, anche se l’attività lavorativa in cui opera è aperta, può astenersi dal lavoro e mantenere il diritto alla retribuzione.
La giornata festiva non è da accomunare ad una giornata di riposo, visto che per la giornata festiva il dipendente potrebbe anche scegliere di lavorare percependo una retribuzione maggiorata, mentre per la giornata di riposo viene riconosciuto un compenso identico in busta paga come un giorno lavorativo normale.
I giorni festivi riconosciuti in Italia sono i seguenti:
– Santo patrono, che varia di località in località
– 1° gennaio, Capodanno
– 6 gennaio, Epifania
– Lunedì dell’Angelo
– 25 aprile, Festa della Liberazione
– 1° maggio, Festa dei Lavoratori
– 2 giugno, anniversario della Repubblica;
– 15 agosto, Ferragosto Assunzione Beata Vergine Maria
– 1° novembre, Ognissanti
– 8 dicembre, Immacolata
– 25 dicembre, Natale
– 26 dicembre, Santo Stefano
Siccome non tutte le attività lavorative sono sospese nei giorni festivi ( Salute, ristorazione, Gallerie d’arte, cinema, ecc..) specialmente in quei settori dove la continuità lavorativa è una necessità, l’obbligo di presentarsi al lavoro vale in tutti quei casi in cui è espressamente indicato nel contratto individuale o nel Ccnl. Il dipendente, nel firmare l’accordo ne accetta tutte le condizioni, acconsentendo al lavoro anche in date particolari, sempre con una maggiorazione retributiva.
Ma cosa si rischia se non si adempie al dovere lavorativo in un giorno festivo?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21209/2016, ha riconosciuto che in ogni caso il diritto del dipendente di astenersi dall’attività lavorativa nei giorni festivi è riconosciuto dalla legge e ha un carattere generale, per cui anche in caso di rifiuto il datore di lavoro non può sospendere il diritto alla retribuzione.
Così nel caso in cui il dipendente si rifiuti di lavorare ha comunque diritto allo stipendio, ovviamente non maggiorato ovviamente.
Il rifiuto ingiustificato comunque può autorizzare il datore di lavoro a emettere una sanzione disciplinare, diversa però dal licenziamento.