Le ferie non godute possono essere compensate finanziariamente solo alla conclusione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla causa che ha determinato la sua fine. È vietato, infatti, che l’azienda e il lavoratore concordino il pagamento delle ferie residue durante il rapporto lavorativo.
Il diritto alle ferie è considerato intangibile al punto da essere protetto dalla Costituzione stessa, che stabilisce all’articolo 36 che “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e non può rinunciarvi”.
Tuttavia, il periodo durante il quale è possibile usufruire delle ferie accumulate è molto ampio e può verificarsi che al termine del rapporto di lavoro il lavoratore abbia ancora alcuni giorni rimanenti. In questo caso, il divieto di monetizzare le ferie non si applica in quanto i giorni non utilizzati vengono convertiti in indennità e vengono pagati insieme ad altri compensi alla fine del rapporto. Le ferie sono un diritto inviolabile del lavoratore, tanto che sono tutelate dalla stessa Costituzione (nell’articolo 36). Pertanto, quando non è possibile permetterne l’utilizzo all’azienda o alla scadenza del contratto, il mancato godimento delle ferie dà diritto al lavoratore a un’indennità sostitutiva di carattere retributivo. È importante notare che non c’è un termine entro il quale le ferie non godute vengono perse e devono essere quindi remunerate: una volta accumulate, restano a disposizione del lavoratore che può usufruirne in base alle proprie necessità (tenendo conto delle esigenze aziendali).
In realtà, le ferie dovrebbero essere utilizzate entro i 18 mesi successivi all’anno di accumulo, quindi entro il 30 giugno dell’anno seguente: tuttavia, questa scadenza si applica solo ai datori di lavoro che non permettono ai dipendenti di usufruire delle ferie e che saranno tenuti a versare il contributo corrispondente e rischieranno una sanzione. Di fatto, il lavoratore può accumulare dei giorni di ferie non utilizzate per poterle poi monetizzare alla fine del rapporto di lavoro. Tuttavia, è importante ricordare che la normativa stabilisce un numero minimo di giorni di ferie da utilizzare nello stesso anno in cui vengono accumulate e l’azienda non può impedirne l’utilizzo; ciò significa che, anche se può rifiutarsi di concedere le ferie in determinati periodi (per particolari esigenze organizzative), deve comunque presentare un’alternativa al lavoratore.
Quanti giorni di ferie devono essere utilizzati almeno durante l’anno? Secondo quanto stabilito dalla legge attuale, ossia la legge 66/2003, il lavoratore ha diritto ad almeno 4 settimane di ferie durante l’anno. Questo minimo non può essere modificato da contratti collettivi, che tuttavia possono concedere più giorni di ferie. Di queste 4 settimane, almeno 2 devono essere utilizzate in modo continuativo durante l’anno in cui sono state accumulate, mentre il resto dei giorni può essere utilizzato in modo frazionato entro i 18 mesi successivi alla fine dell’anno di accumulo.
Trascorsi i 18 mesi, come già accennato, le ferie non utilizzate non vengono comunque perse. Ci sono due possibilità: utilizzarle durante il rapporto di lavoro oppure farsele pagare a fine rapporto.
Tuttavia, può accadere che l’azienda decida di pagare le ferie nello stesso anno in cui sono state accumulate. Ciò avviene solo per quei giorni di ferie maturati nell’anno in cui termina il rapporto di lavoro.
Ad esempio, per un lavoratore licenziato prima della fine dell’anno, vengono riconosciute l’indennità sostitutiva anche per le ferie non utilizzate accumulate nello stesso anno e nei 18 mesi precedenti; lo stesso vale per i contratti a tempo determinato con durata inferiore a un anno. Ogni giorno di ferie non utilizzato viene pagato come se fosse stato un giorno di lavoro. Ad esempio, se al termine del rapporto il lavoratore ha ancora 30 giorni di ferie, riceverà una retribuzione aggiuntiva per quel periodo.
L’indennità sostitutiva per le ferie è di natura retributiva – e non risarcitoria come talvolta si pensa – e per questo motivo il datore di lavoro deve versare i contributi previdenziali relativi a tali somme al lavoratore (se non già versati entro i 18 mesi), mentre il lavoratore deve versare imposte e contributi sull’indennità per le ferie, come avviene per qualsiasi stipendio.