Durante il primo anno di vita dei loro figli, i nuovi papà godono della protezione dal licenziamento. Questa tutela rappresenta un’estensione del divieto di licenziamento già garantito alle mamme, e fa parte del decreto legislativo del governo Draghi del 2022. Recentemente, una circolare dell’INPS ha fornito dettagli sulla gestione della disoccupazione e sui tempi di licenziamento dei padri.
Secondo la circolare, i padri che si dimettono entro il primo anno di vita del bambino dopo aver usufruito del congedo di paternità obbligatorio hanno diritto alla prestazione di disoccupazione NASpI. Il decreto del governo Draghi ha esteso il divieto di licenziamento anche ai lavoratori che hanno usufruito del congedo. Le regole per i padri che lavorano sono le seguenti:
- Congedo obbligatorio: il congedo obbligatorio per i padri consiste in dieci giorni lavorativi, non frazionabili a ore, da utilizzare anche in modo non continuativo nei due mesi precedenti la data presunta del parto e entro i cinque mesi successivi. In caso di parto plurimo, la durata del congedo aumenta a venti giorni lavorativi. I padri hanno diritto al congedo anche in caso di adozione o affidamento e durante il congedo ricevono un’indennità pari al 100% della loro retribuzione.
- Congedo parentale facoltativo: entrambi i genitori possono usufruire di un mese in più di congedo parentale facoltativo dal 2023, retribuito all’80% dello stipendio. Il congedo può essere utilizzato da uno dei due genitori indistintamente, entro il sesto anno di vita del bambino. Il diritto all’astensione spetta alla madre o al padre nei primi 12 anni di età del bambino per un periodo massimo complessivo di 10 mesi, che possono arrivare a 11 quando il padre lavoratore fruisce di un congedo anche frazionato non inferiore a 3 mesi. Il padre ha diritto per un periodo massimo di 3 mesi, non trasferibili alla madre, ai quali può aggiungere altri 3 mesi se non utilizzati dalla madre.
- Divieto di licenziamento: ai padri si applica la stessa regola delle madri, ovvero che i lavoratori non possono essere licenziati dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. Il divieto di licenziamento, già previsto per il padre che utilizzava il congedo di paternità alternativo, è stato esteso al caso di fruizione del nuovo congedo di paternità obbligatorio.
- Dimissioni: i padri possono dare le dimissioni volontarie durante il periodo di protezione dal licenziamento, come le madri. Lavoratrici e lavoratori hanno diritto alle indennità di licenziamento e non sono tenuti a dare il preavviso.
- Per quanto riguarda la malattia del bambino, la madre o il padre potranno astenersi dal lavoro senza retribuzione durante la malattia del figlio. Nel caso in cui il bambino abbia meno di tre anni, il permesso sarà per tutta la durata della malattia, mentre dai tre agli otto anni sarà di massimo cinque giorni all’anno.
- Infine, per i genitori con figli di età inferiore ai 14 anni, fino al 30 giugno 2023, sarà possibile usufruire dello smart working a condizione che l’altro genitore non sia a casa e che le mansioni siano compatibili con il lavoro a distanza. Non ci sono limitazioni per i lavoratori fragili.