Può capitare che il datore di lavoro si trovi ad affrontare situazioni di utilizzo improprio di personal computer e di rete internet da parte dei dipendenti, questo perché l’uso di internet a volte è inteso come un diritto di fruizione assolutamente libero e indiscriminato, anche quando si è sul posto di lavoro, ma di fatto non è così e per questo si rischiano conseguenze penali e sanzioni.
Il controllo del lavoratore può avvenire anche attraverso la tracciabilità della navigazione in internet, utilizzando appositi programmi informatici, ma sempre nel rispetto della normativa di cui all’articolo 4 della legge 20 maggio 1970 numero 300.
C’è da specificare però che il Garante della Privacy ha escluso la possibilità di controlli informatici all’insaputa dei lavoratori interessati all’interno delle «Linee Guida per posta elettronica e internet nel rapporto» del 1° marzo 2007. Sempre il Garante consiglia di stilare un regolamento disciplinare interno da far conoscere ai dipendenti e sottoporre ad aggiornamento periodico. In questo regolamento è necessario riportate le conseguenze per il lavoratore che si rende responsabile di un uso eccessivo di internet.
Vediamo quali sono le conseguenze a cui un lavoratore può andare incontro se fa un uso improprio di internet.
Sicuramente andrà considerata la gravità del fatto compiuto e in base a questo il datore di lavorò potrà adottare diversi provvedimenti disciplinari: un rimprovero verbale, un’ammonizione scritta, una sanzione (fino a un massimo di 4 ore di retribuzione base), sospensione dal lavoro e dalla retribuzione (massimo di 10 giorni), trasferimento in altro reparto o sede, infine licenziamento per giusta causa.
Queste azioni, tranne il rimprovero verbale, vanno comunicate al dipendente in forma scritta che, entro 5 giorni dalla ricezione, può rispondere replicando con la produzione di prove in sua difesa (in forma scritta od orale). Il lavoratore può anche avvalersi della rappresentanza sindacale o di un legale incaricato.
L’azienda potrà accogliere le giustificazioni del dipendente e non procedere con i provvedimenti disciplinari o procedere e adottare il provvedimento comunicato. In ogni caso dovrà farlo con apposita comunicazione scritta al dipendente.
Se la scelta ricade su una sanzione, nella missiva il datore di lavoro dovrà riportare il tipo di danno provocato e i criteri utilizzati per quantificarlo in termini economici. La cifra richiesta sarà esposta in busta paga utilizzando una voce che diminuisca il netto. Se oltre alla pena pecuniaria il lavoratore viene licenziato, potrebbe capitare che l’ultimo mese di paga non sia sufficiente a esaurire la trattenuta, in tal caso l’ammontare residuo sarà recuperato dal datore di lavoro nella busta paga di liquidazione del Tfr.