Non sempre gli infortuni avvengono in sede di lavoro, a volte può capitare che un lavoratore sia in viaggio o in trasferta.
Proprio per questo motivo, a fronte delle ultime modifiche normative e della posizione della giurisprudenza, l’Inail, con la Circolare 23.10.2013, n. 52, ha stabilito i principi che regolamentano l’operatività della tutela assicurativa.
L’infortunio in itinere, introdotto con l’art. 12 del d.lgs. n.38 del 23 febbraio 2000, è un particolare tipo di infortunio che può avvenire in diverse circostanze, mentre il lavoratore compie degli spostamenti: dal luogo di lavoro alla sua abitazione o viceversa, da un primo luogo di lavoro ad un secondo luogo di lavoro, dal luogo di lavoro a quello dove si consumano i pasti.
Il datore di lavoro è obbligato al pagamento di un’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compreso l’infortunio in itinere.
Vediamo ora nello specifico come ci si comporta in caso di trasferta. Con la parola trasferta si va ad indicare il cambio temporaneo del luogo nel quale deve essere resa la prestazione lavorativa, con previsione certa di rientro nella sede di lavoro originaria. L’indennità di trasferta è correlata alla missione, presupponendo che il lavoratore venga temporaneamente comandato a prestare la propria mansione in un luogo diverso in quello dove abitualmente svolge il proprio lavoro. Il tragitto dal luogo in cui si trova a quello in cui, durante la missione, deve espletare la prestazione lavorativa, è stabilito dal datore di lavoro.
Ci sono solo due cause che escludono l’indennizzabilità di un infortunio accaduto ad un lavoratore in trasferta: se l’evento si verifica nel corso dello svolgimento di un’attività che non ha alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa o se l’evento è riconducibile a scelte personali del lavoratore irragionevoli e prive di collegamento con la prestazione lavorativa richiesta.
Sono coperti da indennizzo anche gli infortuni che accadono durante gli spostamenti verso la stanza d’albergo e nella stanza d’albergo stessa. Questi ultimi infatti non sono paragonabili a quelli avvenuti nella privata abitazione, dove l’infortunio non viene riconosciuto come tale, mentre durante il soggiorno in albergo, che è necessitato dalla missione e/o trasferta, qualsiasi cosa succede in stanza è coperta.
La tutela dell’INAIL non copre però gli infortuni dettati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci, nonché nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.
Questi particolari infortuni obbliga il datore di lavoro all’adozione di alcuni accorgimenti gestionali, differenti e maggiori di quelli necessari per trattare un normale infortunio professionale. Infatti bisogna fornire all’INAIL una serie di dati e informazioni aggiuntive utili a valutare l’l’indennizzabilità del caso.
Da ricordare che l’art. 52, del D.P.R. n. 1124/1965 obbliga il lavoratore che subisce un infortunio, anche lieve, ad informare tempestivamente il datore di lavoro, in modo da metterlo nella condizione di inoltrare per tempo la denuncia di infortunio all’INAIL al fine di evitare gravose sanzioni di legge.