Tutti i datori di lavoro, compresi i subappaltatori, hanno l’obbligo di attuare le misure necessarie per la prevenzione e la protezione dei rischi di incidenti sull’attività lavorativa che è stata appaltata, questo sempre nel rispetto dei principi di cooperazione e coordinamento tra tutto il personale di imprese differenti ma che operano ne. medesimo contesto.
La conferma viene dalla III sez. Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n.38357/2022, con cui ha ritenuto inammissibile il ricorso contro la sentenza di condanna di un Tribunale, emessa per il reato di cui agli art. 146 e 159 del D.Lgs n. 81/2008
Il fatto che accadde, ricordiamo, fu quello dove all’imputato era stato constatata l’assenza di parapetto e tavola fermapiede nelle aperture lasciate nei solai e nelle piattaforme di lavoro, infatti le aperture stesse non erano state coperte con tavolato. L’imputato però riteneva che, non fosse lui il responsabile ma le altre imprese coinvolte nel cantiere e che la sua società era stata semplicemente incaricata di montare un impianto di riscaldamento, che non comportava opere murarie e quindi non era obbligata al rispetto della normativa generale sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Ma la Corte di Cassazione non gli ha dato ragione, infatti gli ha ricordato che, ai sensi dell’art. 26 del d.Lgs. n. 81/2008, comma 2, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto, coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’opera complessiva.
E su questo aspetto hanno specificato proprio il “concetto di interferenza”, che consiste nel contatto rischioso tra personale di imprese diverse che operano nello stesso contesto, per tale motivo e a fronte degli obblighi di coordinamento e cooperazione previsti dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, va considerato che la presenza di diverse organizzazioni può essere fonte di ulteriori rischi per l’incolumità dei lavoratori.
L’unico caso in cui il subappaltatore è esonerato dagli obblighi di protezione, come si evince anche da precedenti sentenze, è quando i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia, in modo che non possa verificarsi alcuna sua ingerenza rispetto ai compiti del subappaltatore.
Nello specifico caso sopracitato invece non risulta che vi fosse completa autonomia dei lavori, quindi la ditta incaricata di montare l’impianto di riscaldamento e di condizionamento, era tenuta a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione, per evitare ruschi sul cantiere
Pertanto si evince dalla decisione del Tribunale di respingere il ricorso, che l’impresa, nonostante stesse lavorando in subappalto, era tenuta a rispettare le norme sulla sicurezza sul lavoro per prevenire i rischi ai propri dipendenti e a quelli del personale lavoratore delle altre imprese.