E’ stato reintrodotto fino al al 31 dicembre 2022 il diritto di lavorare in modalità agile per i lavoratori fragili e per i genitori di figli minori di 14 anni grazie a un emendamento alla legge di conversione del decreto Aiuti bis (Dl 115/2022). Le parti sociali avevano presentato un’istanza nel Protocollo sul lavoro agile del 30 giugno 2022, dove auspicavano, all’articolo 12, la proroga del diritto allo smart working per i lavoratori fragili, che è stata finalmente accolta, anche se con molto ritardo.
Questa proroga allo smart working spetta nello specifico ai lavoratori fragili (definiti come i dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento delle relative terapie salvavita, ivi inclusi i disabili gravi ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992).
Inoltre spetta anche ai genitori di figli minori di 14 anni a condizione che sia compatibile con le caratteristiche della prestazione e che nel nucleo familiare non vi sia un genitore non lavoratore. Per questa categoria, a differenza che per i lavoratori fragili, il vincolo della compatibilità è espressamente previsto.
Il diritto allo smart working viene così reintrodotto sino al 31 dicembre prossimo alle medesime condizioni.
Sarà necessario presentare la apposita certificazione, così la prestazione si svolgerà “di norma” in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area d’inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto. Di fatto un diritto molto ampio, che sembra superare il limite della compatibilità delle mansioni con la prestazione da remoto.
Inoltre, quanto prevede dall’emendamento al decreto Aiuti bis, parrebbe ridare il diritto di lavoro agile anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio derivante da età, immunodepressione, patologie oncologiche, svolgimento di terapie salvavita, comorbilità, ovviamente in funzione di accertamento del medico competente nell’ambito della sorveglianza di cui all’articolo 83, comma 1, del decreto Rilancio. Una categoria di lavoratori che veniva equiparata a quella con figli under 14 nel medesimo articolo di legge “prorogato” (articolo 90, comma 1, del decreto Rilancio.
Di fatto però non è stata ripristinata o prorogata oltre il 31 luglio 2022 la norma di cui all’articolo 83, comma 1, del medesimo decreto, che prevedeva l’obbligo della sorveglianza sanitaria per questi lavoratori. Per questo si è propensi a dubitare dell’effettivo diritto per quest’ultima categoria citata.
A fronte di tutto ciò, il contesto lavorativo che si sta delineando è quello in presenza, quantomeno parziale, a fronte di accordi individuali come nei regolamenti e negli accordi sindacali aziendali, con giorni di lavoro in presenza e altri da remoto, ovvero in modalità ibrida.