“Piano Transizione 4.0 “è il nome della misura che prevede crediti di imposta per le imprese che investono nell’innovazione, con fasce diverse di aliquote a seconda delle categorie di beni scelte.
A regolamentare il credito d’imposta per gli investimenti nei campi ricerca e sviluppo, innovazione e transizione ecologica è l’articolo 1, comma 45, della Legge di Bilancio 2022, che definisce anche tempistiche e tetti massimi degli investimenti.
Vediamo quali sono i beni che rientrano nella transizione 4.0:
tutti gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. Si possono trovare le liste dei beni che beneficiano della misura nella legge 11 dicembre 2016, n.233 e precisamente negli allegati A e B.
Beni strumentali materiali
Le aliquote per l’acquisto dei beni strumentali 4.0 dal 2022 fino al 31 dicembre 2025, sono state ribassate con percentuali variabili in base all’investimento:
– investimenti fino a 2,5 milioni di euro: 40% del costo della quota nel 2022 e 20% dal 2023 al 2025;
– investimenti della fascia da 2,5 a 10 milioni di euro: 20% del costo della quota nel 2022 e 10% dal 2023 al 2025;
– per gli investimenti della fascia da 10 a 20 milioni di euro: 10% del costo della quota nel 2022 e 5% dal 2023 al 2025.
Beni strumentali immateriali
Lo Stato riconosce un credito d’imposta alle imprese che investono nei beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati.
Il credito d’imposta è applicabile fino al 2026, ma con aliquote diverse a seconda degli anni:
– 2021 – 2023: 20% della spesa fino al tetto massimo di un milione di euro;
– 2024: 10% della spesa fino al tetto massimo di un milione di euro;
– 2025: 5% della spesa fino al tetto massimo di un milione di euro.
– 2026 (fino al 30 giugno): se entro il 31 dicembre 2025 l’ordine di acquisto è stato accettato dal venditore ed è già stato pagato almeno il 20% del costo di acquisizione.
Per i beni strumentali immateriali che non sono ricompresi negli allegati A e B, nel 2022, è applicato un credito d’imposta del 6% (non superando il milione di euro).
Possono usufruire del Piano di Transizione 4.0 le imprese appartenenti al territorio statale, a prescindere dalla tipologia e dal settore economico, incluse le imprese agricole, marittime, i soggetti con regime forfettario e gli esercenti arti e professioni.
Non ne possono usufruire le imprese con sanzioni interdittive, in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo senza continuità aziendale o soggette ad altri tipi di procedure concorsuali.
Gli investimenti favore in ricerca e sviluppo, beni strumentali e formazione 4.0, introdotto dalla Legge di Bilancio 2022 in sostituzione dell’iperammortamento e superammortamento, generano un credito di imposta che può essere utilizzato solamente in compensazione.
La compensazione del credito d’imposta è divisa in tre quote annuali dello stesso importo, a partire dall’anno di avvenuto utilizzo dei beni e in diretta liquidazione con gli F24. Non è pertanto possibile usufruire del credito d’imposta, né dall’acquisto dei beni né dall’investimento, ma solo dalla messa in funzione del bene stesso secondo gli estremi del paradigma 4.0.
Per accedere al Piano Transizione 4.0 è necessario presentare una perizia tecnica, rilasciata da un professionista del settore.