Notizie positive per i nuclei famigliari con figli a carico disabili e maggiorenni, con l’assegno unico ed universale aumentano gli importi a loro erogati. Lo ha stabilito il decreto-legge 21 giugno 2022 , n.73 (c.d. “Decreto semplificazioni) che prevede a decorrere dal 1° marzo 2022, un aumento degli importi per garantire un adeguato sostegno alle famiglie con figli a carico disabili maggiorenni.
A seguito del Decreto Semplificazioni l’Inps ha chiarito nel dettaglio quali sono le nuove disposizioni e i nuovi importi.
Tra le novità introdotte ci sono il riconoscimento degli arretrati per i mesi trascorsi e la possibilità di beneficiare dell’assegno unico in presenza di nuclei familiari orfanili, composti da soggetti disabili gravi e titolari di pensione o ai superstiti del genitore deceduto.
La legge prevede che i figli maggiorenni disabili (senza limiti di età) vengano equiparati ai figli minorenni, inoltre per la somma di maggiorazione per disabilità, i figli maggiorenni disabili fino al compimento di 21 anni di età, saranno equiparati ai figli minorenni disabili.
Ricordiamo che il grado di disabilità deve rientrare almeno nel range del grado medio, questo è quanto specificato nella circolare n.23 del 9 febbraio 2022.
L’assegno per i figli disabili, alla luce dei nuovi importi introdotti dal decreto-legge n. 73/2022 per il periodo 1° marzo 2022 – 28 febbraio 2023, arriverà ad un importo massimo di 175 euro, per chi ha ISEE fino a 15.000 euro, a cui andranno sommati, anche per i figli fino a 21 anni, a titolo di maggiorazione, fino a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza del figlio.
A partire dal 1 marzo 2023 invece verrà applicata la distinzione tra figli disabili minorenni, figli disabili di età compresa tra 18-20 anni e figli disabili di età pari o superiore a 21 anni.
Inoltre, nel caso di nucleo familiare con almeno un figlio disabile, il decreto prevede una maggiorazione transitoria di 120 euro mensili per i figli disabili, questo per l’annualità 2022 (1° marzo 2022 – 28 febbraio 2023), l’importo di tale maggiorazione transitoria, ai sensi del summenzionato decreto legislativo è dovuto in presenza di un ISEE non superiore a 25.000.
La quota della maggiorazione transitoria, spetta se la differenza tra la somma delle componenti familiare e fiscale sottratta all’ammontare dell’assegno unico, ha un valore positivo.
Per gli assegni erogati a partire dal 1°marzo 2022 è inoltre prevista la decorrenza retroattiva.
L’INPS provvederà ai conguagli delle rate di assegno unico spettanti ed eventualmente già erogate dal mese di marzo 2022, per le domande presentate entro il 30 giugno 2022, mentre per le domande presentate dal 1° luglio 2022, gli importi sono già aggiornati secondo quanto previsto dal Decreto-legge n. 73/2022.