Il 24 Aprile 2017 è entrato in vigore un Decreto Legge, che coinvolge diversi campi del mondo del lavoro, con urgenti provvedimenti di finanziaria fiscale riguardanti aree colpite da terremoti ed Enti territoriali, inoltre si occupa di sgravi per premi di produttività DURC in caso di rottamazione delle cartelle e APe per i lavoratori con mansioni usuranti.
Per quanto riguarda i premi produttività, l’articolo 55 del decreto è stato modifica in modo che le aziende con lavoratori coinvolti pariteticamente nell’organizzazione avranno uno sgravio ai contributi IVS (Invalidità, Vecchiaia, Superstiti), riguardo una quota delle erogazioni non sopra gli 800 euro. Comprende anche uno sgravio totale per i lavoratori coinvolti. Ridotta in egual misura sarà anche l’aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici. Questa nuova disposizione è entrata in vigore dal 25 aprile e non è retroattiva.
Una modifica coinvolge anche il DURC (documento unico di regolarità contributiva), che può essere ottenuto a seguito della dichiarazione di voler conseguire la definizione agevolata dei debiti contributivi assegnati agli agenti incaricati della riscossione. La modifica coinvolge le cause che possono portare all’annullamento (immediato) del DURC: il mancato pagamento dell’unica rata o di una rata tra quelle in cui è stato dilazionato il pagamento; l’insufficiente versamento di una rata tra quelle in cui è stato dilazionato il pagamento; il tardivo versamento di una rata tra quelle in cui è stato dilazionato il pagamento.
Novità anche per l’APe (l’anticipo pensionistico), per quanto riguarda la continuità delle attività gravose o usuranti che sono descritte nella Legge di stabilità del 2017 (allegati C ed E), ovvero quei lavoro che “si considerano svolte in via continuativa quando nei 6 anni precedenti il momento del pensionamento le medesime attività non abbiano subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a 12 mesi e a condizione che siano state svolte nel settimo anno antecedente la predetta decorrenza e sempre che la tale periodo sia corrispondente a quello di interruzione”. In seguito alla modifica, si prenderanno in considerazione i 7 anni precedenti al pensionamento, invece che 6, per stabilire che avrà accesso a questo regime.