L’assegno sociale è una prestazione economica del valore di 448 euro mensili, destinata a persone anziane in difficoltà finanziaria. Solo le persone che non raggiungono la soglia economica prevista dalla legge possono avere accesso a questo sostegno. Il reddito sarà calcolato su base personale o unito a quello del coniuge per i cittadini sposati. L’assegno sociale, al contrario della pensione, non ha reversibilità né può essere erogato all’estero e non è soggetto alle trattenute Irpef.
Per poter richiedere l’assegno di sostegno sociale, ecco quali requisiti bisogna soddisfare:
• 65 anni e 3 mesi di età
• stato di bisogno economico
• cittadinanza italiana
• per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza
• per i cittadini extracomunitari: titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno)
• residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale
Per fare domanda al fine di ricevere l’assegno sociale, questa va presentata tramite il portale dell’INPS con il pin che va richiesto a questo link:
http://www.inps.it/portale/default.aspx?iIDLink=12&bi=12&link=Ottenere+e+gestire+il+PIN+
Alternativamente si può telefonare al contact center al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento (in base alla propria tariffa telefonica). Ci si può anche rivolgere ai patronati e/o agli intermediari dell’Istituto, se si preferisce.
L’erogazione dell’assegno avverrà dal mese successivo a quello in cui si è presentata la domanda. Il valore dell’assegno sarà al massimo di 448,52 euro per 13 mensilità; per l’anno 2015 il limite di reddito stabilito è pari ad 5.830,76 euro annui.
Avranno accesso all’intero importo possibile:
• i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito
• i soggetti coniugati che abbiano un reddito familiare inferiore all’ammontare annuo dell’assegno
Avranno accesso all’importo ridotto:
• i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all’importo annuo dell’assegno
• i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno
Per avere maggiori informazioni si deve fare riferimento al sito dell’INPS:
http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=10018