Sono di recente pubblicazione gli ultimi interpelli riguardanti salute e sicurezza nel lavoro da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, consultabili nell’area rivolta alla Sicurezza sul Lavoro. Si possono leggere qua: Interpelli al Ministero su salute e sicurezza, ottobre 2014
Gettando uno sguardo in dettaglio, l’interpello numero 18/2014 tratta di un argomento che ha fatto sempre discutere ed è molto sentito: le visite mediche al di fuori degli orari di lavoro. È stata perfino necessaria una richiesta dell’Unione Sindacale di Base dei Vigili del fuoco per venire a sapere dell’opinione della commissione in merito a quale sia la corretta interpretazione dell’art. 41 del D. Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro).
In particolare il richiedente domanda: “se nell’effettuazione delle visite periodiche per il rinnovo dell’inidoneità psicofisica all’impiego la visita va svolta in orario di lavoro o se il datore di lavoro ha facoltà di inviare il lavoratore a visita anche quando esso sia fuori dal normale orario di servizio. Inoltre, se il tempo impiegato dal lavoratore per effettuare detta visita, qualora si svolga al di fuori dell’orario di servizio, deve o meno essere retribuito come ore di lavoro straordinario.”
Nell’articolo 41 non è presente nessuna citazione esplicita sul fatto che una visita medica dovrebbe essere eseguita durante l’attività lavorativa ma, secondo la commissione interpellata, è palese che la visita medica sia funzionale all’attività lavorativa, quindi il datore di lavoro dovrebbe giustificare quali sono le motivazioni produttive per una visita medica al di fuori degli orari lavorativi.
In aggiunta, il datore di lavoro non potrà ignorare l’articolo 15 comma 2 della norma sopra citata, che cita chiaramente: Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
In conclusione dell’interpello, la commissione afferma che: i controlli sanitari devono essere strutturati tenendo presente gli orari di lavoro e la reperibilità dei lavoratori. Laddove, per esigenze lavorative, la visita medica avvenga in orari diversi, il lavoratore deve comunque considerarsi in servizio a tutti gli effetti durante lo svolgimento di tale visita anche in considerazione della tutela piena del lavoratore medesimo garantita dall’ordinamento.