Ecco quali sono i punti principali della legge di stabilità del 2015, che andranno a coinvolgere i professionisti:
– il nuovo regime forfettario di determinazione del reddito (imposta sostitutiva del 15%);
– l’aumento al 26% delle rendite finanziarie delle Casse professionali;
– la nuova modalità di versamento dell’Iva sui compensi fatturati alle Pubbliche amministrazioni
Il Regime forfettario sarà applicabile dal 2015 e coinvolgerà le nuove attività che avranno comunicato nella dichiarazione d’inizio attività (articolo 35, Dpr n. 633/1972) di rientrare nelle condizioni relative.
La prima differenza consisterà nel fatto che la soglia massima d’introito non sarà più di 30.000 euro, come lo è oggi per i contribuenti minimi ma 15.000 euro. I precedenti regimi agevolati saranno abrogati. Invece, invariato da oggi, anche il nuovo regime forfettario non soffrirà la ritenuta d’acconto del 20% da parte del sostituto d’imposta. In tal senso occorre “un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva”.
Chi è soggetto al regime minimo già da quest’anno, e può accedere al nuovo regime forfettario, dovrà applicarlo automaticamente “salvo opzione per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari”. In questo caso, però, si potrà applicare il regime forfettario super-agevolato nei primi tre anni.
In ogni caso, i regimi minimi nel 2014 possono anche scegliere questa opzione: “di continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età”.
Lo Split payment riguarderà i professionisti che collaborano con la pubblica amministrazione nel metodo con cui si andrà a pagare l’Iva riguardante le operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici, allo Stato. In specifico interesserà “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle unità sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d’imposta”.
Il professionista sarà ancora tenuto a emettere fattura con l’addebito Iva destinato al committente, ma ricadrà su quest’ultimo il compito di versarla allo Stato.
Le rendite delle Casse professionali sono state tassate del 20%, nonostante il generale aumento al 26%, ma solo da luglio a dicembre del 2014. Il 2015 non vedrà prorogato il credito d’imposta riguardante i redditi di natura finanziaria delle Casse professionali, quindi da gennaio del prossimo anno queste rendite saranno tassate del 26%.
In generale poi si avrà una stabilizzazione a regime del bonus degli 80 euro per i dipendenti degli studi, uno sgravio contributivo triennale per le assunzioni che avverranno nel 2015 a tempo indeterminato, non ci sarà riduzione dell’aliquota Irap ordinaria al 3,5% (resta al 3,9%), la deduzione ai fini Irap del costo complessivo per i dipendenti con un contratto a tempo indeterminato e avremo una sperimentazione relativa all’erogazione facoltativa del Tfr in busta paga dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018. Questi nuovi ordinamenti influenzeranno tanto i professionisti quanto le imprese.