Con una sentenza del 20 ottobre 2014, la Cassazione ha stabilito che l’infortunio durante il tragitto di andato e ritorno dal luogo di lavoro sarà riconosciuto al lavoratore solo se l’utilizzo dell’auto risulterà assolutamente necessario.
Dopo che il Tribunale aveva sentenziato a favore del lavoratore e poi la Corte d’Appello d’Ancona respingeva la richiesta del lavoratore affinché l’Inail fosse condannata al pagamento della rendita nonché dell’indennità per inabilità temporanea in relazione all’infortunio in itinere subito dal lavoratore, la Sentenza della Cassazione ha negato l’infortunio in itinere.
Stabilendo che l’infortunio si era verificato poco prima dell’inizio dell’attività lavorativa (le 8:00), mentre il lavoratore percorreva il tragitto di meno di un chilometro tra l’abitazione e la ditta, le motivazioni che il lavoratore apponeva erano le seguenti:
1. l’uso del mezzo meccanico era giustificato dalla distanza tra abitazione e luogo di lavoro, tenuto conto che la “giurisprudenza, che indica notoriamente la distanza minima in circa metri 600 metri, è pacifica e consolidata;
2. utilizzando il servizio di linea alle ore 7.55 sarebbe giunto alla fermata in prossimità della ditta alle 7.58, dovendo altresì percorrere più di 100 metri prima di entrare nello stabilimento, raggiungere gli spogliatoi, cambiarsi e timbrare il cartellino entro le ore 8.00, con impossibilità di rispettare l’orario di lavoro “notoriamente disciplinato” dal CCNL dei metalmeccanici.
3. l’uso del mezzo meccanico era giustificato dalla distanza tra abitazione e luogo di lavoro, tenuto conto che la “giurisprudenza, che indica notoriamente la distanza minima in circa metri 600 metri, è pacifica e consolidata;
4. utilizzando il servizio di linea alle ore 7.55 sarebbe giunto alla fermata in prossimità della ditta alle 7.58, dovendo altresì percorrere più di 100 metri prima di entrare nello stabilimento, raggiungere gli spogliatoi, cambiarsi e timbrare il cartellino entro le ore 8.00, con impossibilità di rispettare l’orario di lavoro “notoriamente disciplinato” dal CCNL dei metalmeccanici.
Questo contrastando le osservazioni avute in prima istanza della Corte di merito che ponevano l’accento sul fatto che:
“data la media età lavorativa e la mancata allegazione di problemi fisici o di salute, il tragitto non superiore al chilometro era comodamente percorribile anche a piedi senza eccessivo dispendio di energie fisiche”. Quindi stabiliva che l’uso dell’automezzo non era necessario.
La Sentenza della Cassazione si basa sulle sopracitate osservazioni della Corte d’Appello, spiegando che se la scelta del lavoratore di utilizzare l’automezzo personale si fondava su basi ragionevoli, per portare la collettività a farsi carico di eventuali incidenti stradali (in questo caso avvenuti) ci doveva essere un vincolo di necessità, che nel caso in oggetto, stando ai giudici, non sussisteva.