Approvata dal Parlamento la legge sul lavoro autonomo che comprende anche il nuovo regolamento per lo smart working (il cosiddetto “lavoro agile”), ovvero quella forma di contratto a tempo determinato o indeterminato che si occupa del lavoro subordinato da eseguire senza una postazione fissa dentro l’azienda, ma all’interno del comune orario lavorativo, stabilito dal contratto collettivo.
Al contrario del passato telelavoro, che non richiedeva particolari competenze, lo smart working si rivolge a personale qualificato, e si basa sull’impiego di tecnologie mobili, quali computer portatili, tablet o smartphone. Si parla infatti di lavoro agile, perché solo parte di questo viene svolto all’interno dell’azienda, mentre per alcuni giorni a settimana o parte di essi si lavora fuori da questa.
Il nuovo regolamento stabilisce che il lavoratore sarà retribuito parimenti ai colleghi che svolgono gli stessi incarichi all’interno dell’azienda. Inoltre, se il contratto sarà di tipo indeterminato, il lavoratore potrà richiedere, salvo un preavviso di 30 giorni (90 se il lavoratore è un disabile), di passare a una forma di lavoro comune all’interno dell’azienda. Entrambe le parti possono recidere la modalità smart con del preavviso, mentre in caso di una giusta motivazione l’accordo può essere interrotto senza preavviso.
Diventa oggetto di accordo contrattuale, l’orario di lavoro durante lo smart working, che dovrà rientrare negli orari giornalieri e settimanali dell’azienda, fornendo al dipendente il diritto alla disconnessione, ovvero al periodo in cui potrà non essere attivo. Infine, gli saranno riconosciuti eventuali infortuni e malattie professionali, con tanto di consegna annuale di un’informativa riguardo i rischi generali e specifici.
Tra i punti da chiarire, rimane la questione del dovere, da parte del datore di lavoro, di fornire un buon funzionamento di rete e la precisazione del servizio di posta elettronica; oltre allo specificare quali saranno i mezzi di controllo del lavoratore (che avverranno di certo tramite strumenti digitali). Nel caso poi dei risarcimenti per infortuni e malattie, adesso garantiti, rimane da capire come, non avendo un luogo fisso di lavoro, questi possano essere dimostrati o trattati.